Ordinanza del Sindaco di Ancona per il periodo invernale dal 15 novembre al 15 aprile

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[GARD align=”center”]ANCONADal 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno. La Provincia di Ancona ha approvato l’ordinanza del piano neve 2016/2017 che obbliga la circolazione con pneumatici da neve o mezzi antisdrucciolevoli a bordo dei veicoli transitanti lungo le strade provinciali di Ancona durante il periodo invernale compreso nel periodo dal 15/11/2016 al 15/04/2017

Il Comune di Ancona ha approvato l’ordinanza del piano neve per i comportamenti da tenere in occasione di precipitazioni nevose o in presenza di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio.

Di seguito le specifiche dell’ordinanza comunale:

1) In caso di precipitazione nevosa, durante la precipitazione, immediatamente dopo e/o in presenza di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio, su tutte le strade comunali o vicinali e le aree pubbliche aperte al traffico;

a) è vietata la circolazione di veicoli di ogni tipo privi di pneumatici invernali o di sistemi antisdrucciolo, quali catene da neve o similari conformi alle prescrizioni del vigente;
b) pertanto, i conducenti di veicoli devono munirsi di pneumatici invernali o di catene o altri sistemi antisdrucciolo conformi alle prescrizioni del vigente Codice della Strada a bordo, da poter prontamente utilizzare in caso di precipitazione nevosa o con strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio; nel caso in cui non abbiamo provveduto a munirsi di idonei sistemi antineve e/o siano impossibilitati ad utilizzarli immediatamente, in presenza di neve o ghiaccio non possono mettersi in circolazione con autoveicoli privi di tali sistemi;
c) non è consentito lasciare in sosta il veicolo su tutte le corsie di marcia delle strade comunali e vicinali per quei veicoli impossibilitati a circolare in condizioni di sicurezza e assenza di pneumatici o dispositivi di cui alla lettera a).

2) in tutte le aree urbane, commerciali ed artigianali del territorio comunale:

a)  i proprietari, gli Amministratori di Condomini, i conduttori, i titolari di esercizi pubblici o commerciali o utilizzatori, a qualsiasi titolo, di edifici privati e loro pertinenze o terreni a qualunque scopo oggetto delle rispettive responsabilità, per tutto il fronte sulla strada pubblica degli immobili indicati, sui marciapiedi, o se il marciapiede non esiste sulle aree soggette a pubblico passaggio, sono obbligati (laddove trattasi di aree private) ovvero invitati (nel caso trattasi di aree pubbliche):
– allo sgombero della neve, alla rottura e/o copertura con materiale adatto del ghiaccio, nonché ad evitare lo spandimento di acqua che possa provocarne il congelamento;
– siano altresì obbligati ad accumulare la neve od il ghiaccio in modo da non impedire la circolazione veicolare e/o pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
–  ad aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza di caditoie prospicienti i fabbricati per facilitare il deflusso delle acque di scioglimento della neve;
– ad abbattere eventuali festoni di neve e/o lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze che proiettano sulla pubblica via, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio che possano scivolare, al fine di salvaguardare l’incolumità di pedoni o recare, in genere, pregiudizio per persone o cose. Qualora si rendesse necessario provvedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o, in genere, da qualunque sito elevato, la rimozione deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero e di abbattimento devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza e/o movieri addetti alla regolazione del traffico. Nei casi di particolare problematicità per il passaggio di pedoni o mezzi, potrà essere dato avviso al     Comando di Polizia Municipale. La neve o il ghiaccio accumulato su marciapiede o area pubblica non dovrà ostruire il passaggio dei pedoni e/o dei mezzi;

b) è vietato il deposito, sui marciapiedi, sulle vie e strade, o comunque su suolo pubblico, della neve accumulata in cortili o luoghi privati;

c) i titolari e/o utilizzatori dei passi carrai debbono provvedere alla rimozione della neve dai rispettivi spazi di competenza;

d) i proprietari e/o possessori e/o utilizzatori di aree in cui insistano piante o alberi, che a causa della neve possano minacciare pericolo o pregiudizio per persone e cose in transito sulla pubblica via, sono obbligati a provvedere alla rimozione della neve, al taglio dei rami e/o all’abbattimento degli alberi pericolosi. Nel caso in cui i rami o gli alberi, sotto il peso della neve, si siano rotti o spezzati e ingombrino o minaccino il pubblico passaggio, i medesimi soggetti di cui al precedente capoverso debbono provvedere a tagliare i rami o l’intero albero. [GARD align=”center”]

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